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Non possono essere utilizzate liste a fini marketing provenienti da altri titolari. ll consenso va acquisito per ciascun passaggio dei dati tra più titolari. 

Il Garante Privacy interviene di nuovo sanzionado IREN MERCATO SPA, società del mercato energretico, per non aver correttamente raccolto il consenso per attività di marketing. La società avrebbe errato nell’uso di dati personali raccolti da terzi (c.d. list broker), i quali hanno venduto liste di contatti alla società. Quest'ultima li ha utilizzati per comunicazioni di marketing ma senza i necessari consensi.

Non si tratta  di un intervento nuovo in ambito marketing. Recentemente, gennaio 2020, è stata comminata una sanzione da più di 10 milioni di euro a  Eni Gas e Luce, dunque un competitor proprio di Iren e proprio per l’acquisizione di liste di contatti prive di specifici consensi.

Vediamo il dettaglio del provvedimento

Il consenso, inizialmente rilasciato da un cliente ad una società anche per attività promozionali di terzi, non può estendere la sua efficacia anche a successive cessioni ad ulteriori titolari. Tali cessioni infatti non sarebbero supportate dal necessario consenso, specifico ed informato dell’interessato. Sulla base di questo principio, il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di circa 3 milioni di euro ad Iren Mercato S.p.A.società operante nel settore energetico, per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso.

A seguito di diversi reclami e segnalazioni il Garante ha accertato che la società aveva infatti trattato dati personali per attività di telemarketing, che non aveva raccolto direttamente, ma che aveva acquisito da altre fonti. Iren infatti aveva ottenuto liste di anagrafiche da una S.r.l., che a sua volta le aveva acquisite, in veste di autonomo titolare del trattamento, da altre due aziende. Queste ultime società avevano ottenuto il consenso dei potenziali clienti per il telemarketing effettuato sia da loro che da parte di terzi, ma tale consenso non copriva anche il passaggio dei dati dei clienti dalla S.r.l. all’Iren.

L’ammontare della sanzione applicata dal Garante, è stato motivato anche dal fatto che le liste anagrafiche, prive di tutti i consensi necessari e di cui il Garante ha vietato ogni ulteriore utilizzo a fini promozionali, riguardavano diversi milioni di persone. L’Autorità ha infine rivolto un avvertimento alla società per aver fornito una rappresentazione ed una documentazione probatoria incompleta ed inidonea durante l’istruttoria.

Fonte: Garante Privacy 

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