Di Marco Govoni
Quotidianamente, per la mia attività lavorativa, mi trovo nel "maneggiare" una mole importante di informazioni che reperisco da fonti pubbliche o semi-pubbliche.
In particolare sono dati figli di ricerche OSINT svolte su social network, forum, deep, dark e clear web: lo faccio per monitorare cosa accade nel mondo del cybercrime, analizzare cosa viene estratto (in maniera illecita) dalle aziende e ragionare quindi su quali siano i migliori approcci per una protezione e difesa efficace.
Questo mi impone di trattare queste informazioni con cura, soprattutto quando racconto il mio lavoro proprio qui nel blog.
Negli ultimi mesi poi abbiamo assistito alla pubblicazione di enormi database esfiltrati da vari social network, Facebook in primis, ma anche LinkedIn e Clubhouse, che hanno così messo a disposizione dei più una quantità di dati personali ingente. Spesso poi usata per finalità criminali, come attacchi phishing.
Per questo motivo mi sono posto una domanda: quali sono i limiti che ci si deve porre nel maneggiare informazioni pubbliche?
Per avere una risposta autorevole, mi sono rivolto all'amico Francesco Cucci, avvocato, DPO e consulente privacy. Serve un parere di un esperto. E spero che questa chiacchierata possa servire a chi, come me ma anche per finalità diverse, trova e raccoglie informazioni pubbliche.
Semplificando la cosa, possiamo dire che le informazioni pubbliche possono essere raccolte principalmente con tre modalità:
Questa è una delle domande alle quali spesso si da la risposta sbagliata. Ovvero: se trovo una informazione che è pubblica e accessibile, posso utilizzarla per altre finalità.
La risposta è NO. Ce lo spiega molto bene l'avvocato Francesco Cucci:
Occorre partire da questo concetto: pubblicazione non equivale a consenso preventivo a qualunque trattamento.
I dati pubblici sono pubblici per ben precise ragioni che non fanno presumere di per sé che l’interessato abbia prestato il consenso a qualsiasi trattamento.
Per intenderci facciamo alcuni esempi.
I dati personali di un individuo che compie un crimine possono essere fatti oggetto di trattamento - comprensivo della pubblicazione - da parte di una testata giornalistica nell’esercizio del diritto di cronaca, che ne costituisce la condizione di liceità, ma non per questo possono essere raccolti da un altro soggetto al fine di costruire un archivio strutturato di informazioni di carattere giudiziario per realizzare una sorta di casellario giudiziario privato cui attingere, a pagamento, informazioni di tal genere sui cittadini.
O ancora:
le persone che partecipano ad un concerto rendono pubblici i loro volti e l’informazione della loro presenza al concerto. Ciò, però, non autorizza in automatico un fotografo professionista a rubare primi piani e a pubblicarli.
O ancora:
i nominativi sui citofoni dei palazzi in una pubblica via sono stati esposti alla possibilità che un numero indefinito di persone possa leggerli, ma non comportano il consenso dei residenti ad essere raccolti ed inseriti in un database pubblico per la ricerca online di corrispondenze tra nominativi ed indirizzi, ad esempio.
In ambito OSINT, Francesco ci ricorda che:
L’OSINT, l’Open Source Intelligence, cioè la raccolta di informazioni personali relative ad uno o più individui accedendo a fonti informative aperte è, per definizione stessa, un’attività di intelligence, cioè di investigazione.
A tal fine occorre domandarsi quali siano le possibili basi giuridiche dell’OSINT.
Sappiamo che per l’art. 6 del Regolamento UE 579/2016 (GDPR), non prevede espressamente una condizione di liceità riferita all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, che, infatti, ritroviamo indicata solo quale condizione di deroga del Titolare dal divieto di trattare dati particolari, di trasferire dati in paese ectra UE o da alcuni specifici adempimenti previsti negli articoli riferiti ai diritti degli interessati.
Questo sta a significare che un avvocato o un investigatore privato, autorizzati dalla legge italiana a svolgere indagini (e quindi anche attività di OSINT), potranno fondare i trattamenti di dati personali operati nell’ambito di tali indagini non tanto su una condizione di deroga, ma sulle altre basi giuridiche, e, in particolare, sulle lettere b) (trattamento necessario all’esecuzione di un contratto, quello di “mandato”) e c) (trattamento necessario ad adempire un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, cioè quello di adempiere fedelmente il patrocinio) del primo paragrafo dell’art. 6 GDPR
In sostanza le informazioni raccolte non possono essere condivise. Ma andiamo avanti perché c'è un aspetto interessante:
Sull’OSINT, poi, c’è da fare anche una analisi della reale “apertura” delle fonti consultate, perché spesso accade, invece che:
- la fonte non sia effettivamente accessibile (cioè si renda necessaria quale attività di forzatura dei filtri di accesso alla fonte)
- la fonte non sia legalmente accessibile (cioè, pur essendo effettivamente accessibile, chi vi accede non potrebbe farlo in quanto non ne ha le qualità, o indichi false motivazioni autocertificando, ad esempio, circostanze false)
- la fonte, pur effettivamente e legittimamente accessibile al pubblico, contenga dati che gli interessati non hanno affatto autorizzato a pubblicare (es: informazioni date ad un titolare che le archivia in database erroneamente resi pubblici: l’interessato ha autorizzato il titolare a trattare i dati per determinate finalità; non lo ha affatto autorizzato a renderli accessibili a chicchessia).
- la fonte, pur accessibile al pubblico in maniera legittima, contenga dati personali della cui comunicazione gli interessati non si sono avveduti (es.: si pensi a tutte le info personali che oggi i dispositivi IoT comunicano sul web, come, ad esempio, un braccialetto sportivo, configurato male dall’utente perché i consensi che ha prestato erano totalmente disinformati o fondati sull'opt-out).
Il contesto è quindi fondamentale ed il rischio di uscire dal perimetro, alto.
Sullo scraping - che di per sé non è una attività illecita - sempre in base al principio espresso prima, è comunque fondamentale rispondere prima ad alcune domande:
Una persona fisica o giuridica qualificabile come Titolare, secondo la definizione datane dal GDPR, che raccogliesse informazioni pubbliche per inserirle in un proprio database destinato a soddisfare finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle che erano alla base della pubblicazione (consenso dell’interessato, diritto all’informazione, ecc.) dovrebbe certamente chiedersi:
- Posso contare su una condizione di liceità ex art. 6 GDPR?
- In caso positivo sono tenuto ad erogare agli interessati l’informativa ex art. 14 GDPR (quella che deve fornire chi acquisisce i dati personali non direttamente dall'interessato)?
- Se sì, come la metto in atto nei termini previsti dalla norma?
- Se no, qual è la base giuridica su cui fondare questa deroga dal dovere di informativa?
Qui valgono i principi visti per lo scraping con l'aggravante che non c'è alcuna autorizzazione rilasciata da chi ha in gestione l'applicazione.
Uno dei casi concreti e più recenti è quello delle varie app che sono nate per tracciare le attività su ClubHouse: in sostanza permettono di avere una quantità ingente di analytics sui partecipanti ad una conversazione, l'account, il tempo e la data di partecipazione e le eventuali interazioni.
Sì, sono dati pubblici, ma non possono essere raccolti, elaborati e condivisi senza una specifica autorizzazione degli interessati.
Il principio cardine è quello di tenere alta l'attenzione e non sottovalutare quali - nostre - informazioni pubbliche sono in circolazione.
Il mondo del cybercrime "vive" sulla presenza di questi dati. In questo articolo ho spiegato come sapere se la tua azienda ha delle email compromesse.
Per chiudere, grazie a Francesco per la disponibilità!
L'articolo è tratto da Informatore Informatico e proviene da "Cronache Digitali"
Ringrazio Marco per aver voluto condividere con noi questo contenuto.
Trovi l'articolo originale di Marco cliccando qui >> Privacy: cosa posso fare con i dati pubblici?
Classe 1972, nato a Bologna, libero professionista, appassionato di internet, CyberSecurity e OSINT. Oggi - grazie a Fastweb - aiuto le medie e grandi aziende nella digital transformation.
Nessuna proroga per il GDPR. Le sanzioni previste dal Regolamento UE sulla privacy sono operative già dal 25 maggio 2018. Le voci, i commenti e le interpretazioni su una presunta proroga della applizione del Regolamento Europeo o la applicazione delle sanzioni, si rincorrono ma, lasciatemi dire, con molta poca, se non nulla, aderenza con la verità. A questo punto vorrei aiutarvi a capire meglio la situazione e lo stato dell'arte. Come prima cosa ribadisco che non si può parlare in alcun modo...
Ci occupiamo, in questo articolo, di due adempimenti, peraltro non sempre obbligatori, previsti dal GDPR: la redazione del Registro dei Trattamenti e la nomina del DPO (Data Protection Officer). Il Registro dei trattamenti L’art. 30 del GDPR prescrive ai Titolari e ai Responsabili del Trattamento la tenuta di un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Si tratta di una delle novità e, al contempo, uno degli adempimenti più importanti concernenti le attività di trattamento. Il par. 4 dell'art....
GDPR: come svolgere la valutazione d'impatto, cosa deve contenere. Abbiamo detto che la valutazione d'impatto è una scelta che in alcuni casi è facoltativa in altri obbligatoria: infatti, non va condotta per tutti i trattamenti, ma solo per quelli che per la loro natura, finalità, oggetto oppure per gli strumenti o tecnologie utilizzate, possono esporre i dati degli interessati rischi elevati. Andiamo a vedere ora quali sono, in concreto, le attività che sarà necessario svolgere. 1. Identificare i trattamenti Per ciascun trattamento, per capire...
FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI STUDI - LE SCELTE GIUSTE PER TE E PER I TUOI CLIENTI Come ormai noto, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per le aziende e le partite IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Vi segnaliamo un importante appuntamento formativo per approfondire questa tematica. Mercoledì 18 luglio dalle 15.00 alle 17.30 a Bologna presso il Living Place Hotel, via Properzia dè Rossi snc si terrà un incontro di approfondimento sul tema della Fatturazione Elettronica e delle implicazioni per i Commercialisti e gli Studi di...
Cancelliamo subito ogni dubbio: non è vero! L'equivoco nasce dalla emanazione del Garante stesso di un provvedimento Registro dei provvedimenti n. 121 del 22 febbraio 2018 [clicca qui per scaricare il pdf] in cui vengono fornite "indicazioni preliminari per favorire la corretta applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 in attuazione dell'art. 1, comma 1021, della legge n. 205/2017", provvedimento che è stato interpretato come un differimento dei controlli e delle sanzioni; di qui l'equivoco.
Sei sicuro di gestire correttamente la privacy dei dati nella tua azienda? 25 Maggio 2018: le misure sanzionatorie previste dal nuovo regolamento GDPR diventeranno operative. Adempi agli obblighi e gestisci i processi di acquisizione dei dati con la piattaforma documentale KOMI DOC e la sua configurazione speciale per il GDPR. Con KOMI_DOC è possibile organizzare i tuoi documenti cartacei e digitali, in un unico posto; • Ricercare e accedere a qualunque documento dal tuo computer, tablet o smartphone; • Automatizzare i processi con...
Un interessante workshop avrà luogo presso l'Auditorium della Confcommercio di Modena sul sempre più attuale argomento riguardo il nuovo regolamento Eurpopeo in fatto di Privacy e sicurezza dei dati informatici. L'evento si terrà il 17 Maggio e tratterà specificamente gli argomenti di: • Panoramica generale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali • Le principali novità del Regolamento Europeo, completamente attuativo dal 25 Maggio • Come affrontare il periodo transitorio tra normativa nazionale e comunitaria • Le figure...
Il GDPR (General Data Protection Regulation) rappresenta la nuova normativa introdotta dall’Unione Europea (UE) in tema di tutela dei dati personali dei cittadini e entrerà in vigore in tutta l’UE a partire dal 25 maggio 2018. Il convegno organizzato da Martinelli e PC Copia si propone di mettere in evidenza come il nuovo regolamento, oltre i derivanti obblighi normativi, costituisca soprattutto un’opportunità per le imprese per tutelare i propri dati personali e quelli dei propri clienti. I dati personali sono tutte...
Martinelli S.r.l. Via Circonvallazione N/E, 98 - 41049 Sassuolo (MO) | Tel: 0536 868611 Fax: 0536 868618 | info@martinelli.it
P.Iva 02262430362 - C.F. 01413050350 - Iscriz. registro Imprese di Modena 01413050350 - Capitale Sociale 350.000 i.v.