Fonte: IN4mati Autore Avv. Marzio Pecci
Il Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con l’art. 120, regola le modalità di contribuzione, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, mediante la forma del credito d’imposta.
Il Legislatore, con la conversione in Legge del suddetto Decreto ha, infatti, riconosciuto alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d’imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle normative ed ai protocolli sanitari approvati a seguito dell’epidemia Covid19.
L’importo massimo di € 80.000,00 è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito/contributo non potrà mai eccedere il limite di 48.000 euro che corrisponde al 60%.
Di conseguenza se le spese di intervento per l’adeguamento fossero superiori all’importo stabilito, il credito spettante sarà sempre limitato al tetto dei 48.000 cioé pari al limite massimo consentito.
Le spese riconosciute riguardano tutti gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Sono, dunque, compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
L’agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 2020 ha fornito i necessari chiarimenti in particolare sulla spettanza del credito d’imposta per le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, distinguendo tra pulizia ordinaria, non ammessa al credito d’imposta e pulizia finalizzata ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo il cui sostenimento, invece, consente di accedere all’agevolazione.
Il credito d’imposta previsto per i suddetti interventi è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.
Nel contributo rientrano tutte le spese sostenute nel corso dell’anno 2020 e quindi anche prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 34.
Infine si ricorda che il credito di imposta può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31/12/2021, ad altri soggetti, ad istituti di credito e intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito.
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