Questo è quanto disponeva Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), all’art. 22, comma 13.
In realtà si è trattato di una interpretazione che andava oltre le disposizioni citate in quanto sia le norme che i profili sanzionatori sono in vigore da maggio 2018 e non dal 19 maggio 2019.
Ciò comporta che dal 19 maggio 2019 non possiamo più sperare in sconti riguardo le sanzioni amministrative irrogabili. Quindi, per chi non avesse ancora adempiuto agli obblighi previsti dal GDPR, siamo oltre i termini massimi per interrogarsi, e mettere mano, agli adempimenti ai quali si è già adempiuto e quali necessitano di implementazione.
Ricordiamo che le sanzioni previste dal Regolamento n. 679/2016, nei casi più gravi, possono arrivare fino a 20 milioni di euro. Ad ogni modo, quello che dovrebbe far riflettere maggiormente non è solo il rischio d'spezione, quindi l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali (ricordiamo il Codice privacy come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018 prevede anche condotte penalmente rilevanti), quanto la possibilità, questa si concreta, di segnalazioni, reclami o azioni giudiziarie da parte di clienti, dipendenti o terzi delusi da un trattamento o da un comportamento dell’organizzazione; queste azioni avviano contenziosi e potrebbero portare a richieste di risarcimenti.
Concludendo, chi fino ad ora ha ritenuto di poter sottovalutare le disposizioni del GDPR o ha preso tempo per adeguarsi, deve essere consapevole che il tempo è scaduto. Sarebbe veramente opportuno, oltre che vivamente consigliato, intraprendere un percorso di adeguamento e cambiare il modo di gestire i dati nell'ambito dell'organizzazione o azienda.
Ricapitoliamo allora quali sono le sanzioni amministrative, suddivise per i loro massimi, e penali previste.
Fino a 10 milioni di euro, o in caso di un'impresa, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale.
Sono soggette a tali sanzioni amministrative le violazioni delle disposizioni relative agli obblighi del Titolare o del Responsabile di cui ai seguenti articoli:
art. 8 (consenso dei minori),
art. 10 (trattamenti che non richiedono l’identificazione degli interessati),
art. 23 (privacy by design e privacy by default),
art. 24 (contitolarità del trattamento),
art. 25 (nomina rappresentante del Titolare non stabilito nell’Unione Europea),
art. 26 (Responsabili del trattamento),
art. 27 (istruzioni e autorità del Titolare),
art. 28 (documentazione relativa a ciascun trattamento di dati personali),
art. 29 (cooperazione con l’Autorità di vigilanza),
art. 30 (sicurezza del trattamento),
art. 31 (notificazione dei data breach all’Autorità),
art. 32 (comunicazione dei data breach agli interessati),
art. 33 (DPIA – Data Protection Impact Assessment),
art. 34 (consultazione preventiva dell’Autorità di vigilanza),
artt. 35, 36 e 37 (designazione, posizione e compiti del DPO – Data Protection Officer),
art. 39 (compiti del Responsabile della protezione dei dati)
art. 40 (processi di certificazione).
Fino a 20 milioni di euro, o in caso di un'impresa, fino al 4% del fatturato totale annuo mondiale.
Sono soggette a tali sanzioni amministrative le violazioni delle disposizioni relative agli obblighi del Titolare o del Responsabile di cui ai seguenti articoli:
artt. 5 e ss. (principi base del trattamento),
artt. 7 e ss. (condizioni per il consenso),
artt. 12 e ss. (diritti degli interessati),
artt. 44 e ss (trasferimento di dati personali all’estero),
art. 58 (mancata ottemperanza a un ordine o a una limitazione temporanea o definitiva del trattamento disposti dall'Autorità di vigilanza)
Le sanzioni penali sono di competenza di ogni singolo Stato. La situazione italiana è la seguente:
art. 167 del Codice, “Trattamento illecito di dati”
- le violazione riguardanti la materia del trattamento dei dati personali attraverso le comunicazioni elettroniche sono punite con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
- le violazioni che riguardano: a) il trattamento di categorie particolari di dati (artt. 9 e 10 GDPR); b) il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo (cioè al di fuori della UE/SEE) o una organizzazione internazionale, sono punite con la reclusione da uno a tre anni.
art. 167 – bis del Codice, “Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala”
- la comunicazione/diffusione, senza consenso, di un archivio automatizzato o di una parte sostanziale di esso, contenente dati personali, è punita con la reclusione da un anno a sei anni.
art. 167 – ter del Codice, “Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala”
- chi acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali è punito con la reclusione da un anno e quattro anni.
art. 168 del Codice, “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”
- chi dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- chi cagiona intenzionalmente una interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al garante o degli accertamenti dallo stesso svolti, è punito con la reclusione sino ad un anno.
art. 170 del Codice, “Inosservanza di provvedimenti del Garante”
- chi, essendovi tenuto, non osserva i provvedimenti del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Per tutti i delitti di cui sopra, come pena accessoria, è prevista la pubblicazione della sentenza.
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