Le aziende tendono a sottovalutare le problematiche inerenti la rispondenza dei siti web al GDPR, vuoi perché le ritengono esaurite con la consegna del sito da parte di coloro che lo hanno realizzato, vuoi perché pensano che “al massimo” ci siano da “sistemare” i consensi, cookie ed informative.
La realtà è che anche siti di recentissima realizzazione non sono rispettosi delle regole GDPR e quando, stupiti, i titolari ne prendono atto, si presenta una ulteriore questione:
chi deve sostenere i costi dell’adeguamento? Il titolare o l’azienda che ha realizzato il sito?
La risposta dipende da un aspetto che invece viene purtroppo tralasciato, ovvero la regolamentazione contrattuale del rapporto che ha portato alla realizzazione del sito.
La mancata previsione di specifiche clausole contrattuali in merito alle caratteristiche anche tecniche del sito in conformità alle fondamentali regole della privacy by design e della privacy by default, renderanno più facile per chi ha realizzato il sito respingere addebiti di inadeguatezza, magari appellandosi a clausole generali di esonero da responsabilità.
Bisogna dunque invertire quella prassi diffusa di concludere l’accordo pensando solo al prezzo e all’oggetto dell’incarico, perché solo un contratto chiaro e completo può tutelare le rispettive posizioni delle parti.
Ancora una volta torniamo sul discorso della consapevolezza, della informazione e della formazione dei titolari del trattamento, ma anche delle aziende che, sempre più numerose e forse anche improvvisate, realizzano e vendono siti, senza la necessaria conoscenza della normativa GDPR.
Dunque, allorquando ci si accinge a stipulare un contratto per la realizzazione di un sito web si deve in primo luogo discutere della conformità del sito alla normativa in tema di protezione dei dati personali.
Le parti dovranno pertanto preliminarmente definire la tipologia di sito, eventuali form di contatto, dati trattati, finalità, marketing, e commerce etc. ed in relazione alle caratteristiche richieste e concordate, il fornitore del sito dovrà realizzarlo nel rispetto della normativa GDPR, risultando responsabile per inadempimento nel caso il sito non lo sia.
Ne deriva che le parti non potranno contare su buoni contratti se saranno utilizzati dei modelli standard, e soprattutto, modelli contrattuali standard non potranno esser considerati in linea con il principio di accountability e, in particolare, con il principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento.
Il contratto dovrà per esempio prevedere se il fornitore, sia (Web agency, un libero professionista o un web designer ) debba occuparsi anche della realizzazione del banner per i cookie, della redazione dell’informativa del sito e della decisione dei dati da inserire nei form presenti, ad esempio, per la richiesta della iscrizione alla newsletter, per il modulo di contatto o l’invio di un curriculum vitae.
Il caso tipico: a chi spetta stabilire quali dati richiedere all’utente per ciascun form che dovesse essere inserito nel sito?
Se nel modulo predisposto, per esempio, per l’iscrizione alla newsletter fosse inserita la richiesta di dati non necessari, dunque in violazione del principio di minimizzazione dei dati, su chi ricadrebbe la relativa responsabilità?
Questa questione richiede evidentemente una precisa previsione contrattuale, al fine di evitare contestazioni e contenziosi.
In conclusione occorre riaffermare l’obbligo per titolari e fornitori di essere informati e la centralitá della consulenza di professionisti qualificati anche e soprattutto nel momento in cui si vanno a contrattualizzare beni e servizi, quali siti web, marketing, hosting, etc. che, attenendo al trattamento dei dati delle persone fisiche, necessariamente sono toccati dal GDPR.
In mancanza delle clausole contrattuali sui profili GDPR, dunque, sarà forte il rischio di problematiche non solo interpretative, ma soprattutto di attribuzione rispettiva dei diritti ed obblighi delle parti e delle correlative responsabilità.
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