Il Conto alla rovescia, per la regolarizzazione della PEC delle imprese, è giunto in dirittura d’arrivo.
In realtà si tratta di un obbligo già in vigore dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali. Finora, però, la mancata comunicazione prevedeva solo una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche al Registro imprese. Per le imprese che dopo la scadenza del termine risulteranno prive di Pec, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è prevista l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio.
Ad oggi sono infatti circa 1,7 milioni le imprese iscritte al Registro Imprese, che non hanno una PEC valida.
Come avrete forse notato, abbiamo nominato il “domicilio digitale”. A questo argomento abbiamo già dedicato degli articoli e nel decreto si fa spesso riferimento al "domicilio digitale"; vi diciamo per il momento che per domicilio digitale si intende il recapito informatico, inserito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e disponibile per gestori ei servizi e pubbliche amministrazioni.
Chi ha l'obbligo di comunicare la propria Pec
L'obbligo di comunicazione della propria PEC (Posta elettronica certificata) riguarda sia le imprese in forma societaria che quelle individuali, che dovranno comunicarlo telematicamente al Registro delle Imprese, ed i liberi professionisti, che dovranno comunicarlo al proprio ordine di appartenenza. Questo è quanto prevede l'articolo 37 del cosiddetto Decreto Semplificazioni.
Sanzioni in caso di mancata comunicazione
La mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC comporta diverse sanzioni e diverse conseguenze per imprese individuali o società e per i professionisti.
Il Domicilio Digitale
Nel Decreto Semplificazioni si fa riferimento al cosiddetto “domicilio digitale”, concetto più ampio rispetto alla Pec che è stato introdotto nel Codice dell’amministrazione digitale con il Dlgs 217/17.
Nel concetto di “domicilio digitale” oltre alla Pec sono pertanto ora compresi i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (il cosiddetto Regolamento sIDAS).
Conclusioni.
Possiamo quindi dire che, dal 1° ottobre 2020, non sarà più possibile fare impresa senza avere una “sede virtuale”.
Le credenziali di accesso al proprio domicilio digitale (virtuale) sono lo Spid (gratuito) o Cns/token wireless.
Se l’impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato all’interno del cassetto digitale si accollerà il rischio di vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati. Le Camere di commercio, i professionisti e le associazioni di categoria forniranno i servizi di assistenza tecnica alle imprese per l’avvio del nuovo sistema entro il 1° ottobre 2020.
Diventa necessario quindi conoscere la questione sia dal punto di vista giuridico che legale e non farsi trovare completamente impreparati. Ancora una volta, affrontare il tema con leggerezza affidando completamente ad altri il presidio del proprio domicilio digitale e della propria identità digitale, non è una scelta intelligente: potrebbe causare, e facilmente determinerà, dei disastri a cui potrebbe non essere possibile rimediare.
Per approfondire guarda il breve video qui sotto del nostro amico ed esperto, avv. Stefano Nardini.
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