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Vaccini ai dipendenti, le Faq del Garante Privacy

"Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19"

Vaccini ai dipendenti, le Faq del Garante Privacy
Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

Questo è solo uno dei chiarimenti del Garante della Privacy intervenuto, sul tema del trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, con tre nuove Faq pubblicate il 17 febbraio sul proprio sito internet. (Clicca qui per le FAQ del Garante)

Solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori e, di conseguenza, le informazioni relative alla vaccinazione nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica, ma non deve comunicare al datore di lavoro, neanche a fronte del consenso del lavoratore, i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati. Il datore, inoltre, non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.

In merito alla richiesta di vaccinazione per accedere ai luoghi di lavoro o svolgere determinate mansioni il Garante specifica che non c’è ancora un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, quindi, ad oggi, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 Titolo X del d.lgs. n. 81/08).

Solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

Tratto da: ArezzoNotizie
Contributo dei consulenti del lavoro della provincia di Arezzo

 

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