Di Marco Govoni
Quotidianamente, per la mia attività lavorativa, mi trovo nel "maneggiare" una mole importante di informazioni che reperisco da fonti pubbliche o semi-pubbliche.
In particolare sono dati figli di ricerche OSINT svolte su social network, forum, deep, dark e clear web: lo faccio per monitorare cosa accade nel mondo del cybercrime, analizzare cosa viene estratto (in maniera illecita) dalle aziende e ragionare quindi su quali siano i migliori approcci per una protezione e difesa efficace.
Questo mi impone di trattare queste informazioni con cura, soprattutto quando racconto il mio lavoro proprio qui nel blog.
Negli ultimi mesi poi abbiamo assistito alla pubblicazione di enormi database esfiltrati da vari social network, Facebook in primis, ma anche LinkedIn e Clubhouse, che hanno così messo a disposizione dei più una quantità di dati personali ingente. Spesso poi usata per finalità criminali, come attacchi phishing.
Per questo motivo mi sono posto una domanda: quali sono i limiti che ci si deve porre nel maneggiare informazioni pubbliche?
Per avere una risposta autorevole, mi sono rivolto all'amico Francesco Cucci, avvocato, DPO e consulente privacy. Serve un parere di un esperto. E spero che questa chiacchierata possa servire a chi, come me ma anche per finalità diverse, trova e raccoglie informazioni pubbliche.
Semplificando la cosa, possiamo dire che le informazioni pubbliche possono essere raccolte principalmente con tre modalità:
Questa è una delle domande alle quali spesso si da la risposta sbagliata. Ovvero: se trovo una informazione che è pubblica e accessibile, posso utilizzarla per altre finalità.
La risposta è NO. Ce lo spiega molto bene l'avvocato Francesco Cucci:
Occorre partire da questo concetto: pubblicazione non equivale a consenso preventivo a qualunque trattamento.
I dati pubblici sono pubblici per ben precise ragioni che non fanno presumere di per sé che l’interessato abbia prestato il consenso a qualsiasi trattamento.
Per intenderci facciamo alcuni esempi.
I dati personali di un individuo che compie un crimine possono essere fatti oggetto di trattamento - comprensivo della pubblicazione - da parte di una testata giornalistica nell’esercizio del diritto di cronaca, che ne costituisce la condizione di liceità, ma non per questo possono essere raccolti da un altro soggetto al fine di costruire un archivio strutturato di informazioni di carattere giudiziario per realizzare una sorta di casellario giudiziario privato cui attingere, a pagamento, informazioni di tal genere sui cittadini.
O ancora:
le persone che partecipano ad un concerto rendono pubblici i loro volti e l’informazione della loro presenza al concerto. Ciò, però, non autorizza in automatico un fotografo professionista a rubare primi piani e a pubblicarli.
O ancora:
i nominativi sui citofoni dei palazzi in una pubblica via sono stati esposti alla possibilità che un numero indefinito di persone possa leggerli, ma non comportano il consenso dei residenti ad essere raccolti ed inseriti in un database pubblico per la ricerca online di corrispondenze tra nominativi ed indirizzi, ad esempio.
In ambito OSINT, Francesco ci ricorda che:
L’OSINT, l’Open Source Intelligence, cioè la raccolta di informazioni personali relative ad uno o più individui accedendo a fonti informative aperte è, per definizione stessa, un’attività di intelligence, cioè di investigazione.
A tal fine occorre domandarsi quali siano le possibili basi giuridiche dell’OSINT.
Sappiamo che per l’art. 6 del Regolamento UE 579/2016 (GDPR), non prevede espressamente una condizione di liceità riferita all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, che, infatti, ritroviamo indicata solo quale condizione di deroga del Titolare dal divieto di trattare dati particolari, di trasferire dati in paese ectra UE o da alcuni specifici adempimenti previsti negli articoli riferiti ai diritti degli interessati.
Questo sta a significare che un avvocato o un investigatore privato, autorizzati dalla legge italiana a svolgere indagini (e quindi anche attività di OSINT), potranno fondare i trattamenti di dati personali operati nell’ambito di tali indagini non tanto su una condizione di deroga, ma sulle altre basi giuridiche, e, in particolare, sulle lettere b) (trattamento necessario all’esecuzione di un contratto, quello di “mandato”) e c) (trattamento necessario ad adempire un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, cioè quello di adempiere fedelmente il patrocinio) del primo paragrafo dell’art. 6 GDPR
In sostanza le informazioni raccolte non possono essere condivise. Ma andiamo avanti perché c'è un aspetto interessante:
Sull’OSINT, poi, c’è da fare anche una analisi della reale “apertura” delle fonti consultate, perché spesso accade, invece che:
- la fonte non sia effettivamente accessibile (cioè si renda necessaria quale attività di forzatura dei filtri di accesso alla fonte)
- la fonte non sia legalmente accessibile (cioè, pur essendo effettivamente accessibile, chi vi accede non potrebbe farlo in quanto non ne ha le qualità, o indichi false motivazioni autocertificando, ad esempio, circostanze false)
- la fonte, pur effettivamente e legittimamente accessibile al pubblico, contenga dati che gli interessati non hanno affatto autorizzato a pubblicare (es: informazioni date ad un titolare che le archivia in database erroneamente resi pubblici: l’interessato ha autorizzato il titolare a trattare i dati per determinate finalità; non lo ha affatto autorizzato a renderli accessibili a chicchessia).
- la fonte, pur accessibile al pubblico in maniera legittima, contenga dati personali della cui comunicazione gli interessati non si sono avveduti (es.: si pensi a tutte le info personali che oggi i dispositivi IoT comunicano sul web, come, ad esempio, un braccialetto sportivo, configurato male dall’utente perché i consensi che ha prestato erano totalmente disinformati o fondati sull'opt-out).
Il contesto è quindi fondamentale ed il rischio di uscire dal perimetro, alto.
Sullo scraping - che di per sé non è una attività illecita - sempre in base al principio espresso prima, è comunque fondamentale rispondere prima ad alcune domande:
Una persona fisica o giuridica qualificabile come Titolare, secondo la definizione datane dal GDPR, che raccogliesse informazioni pubbliche per inserirle in un proprio database destinato a soddisfare finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle che erano alla base della pubblicazione (consenso dell’interessato, diritto all’informazione, ecc.) dovrebbe certamente chiedersi:
- Posso contare su una condizione di liceità ex art. 6 GDPR?
- In caso positivo sono tenuto ad erogare agli interessati l’informativa ex art. 14 GDPR (quella che deve fornire chi acquisisce i dati personali non direttamente dall'interessato)?
- Se sì, come la metto in atto nei termini previsti dalla norma?
- Se no, qual è la base giuridica su cui fondare questa deroga dal dovere di informativa?
Qui valgono i principi visti per lo scraping con l'aggravante che non c'è alcuna autorizzazione rilasciata da chi ha in gestione l'applicazione.
Uno dei casi concreti e più recenti è quello delle varie app che sono nate per tracciare le attività su ClubHouse: in sostanza permettono di avere una quantità ingente di analytics sui partecipanti ad una conversazione, l'account, il tempo e la data di partecipazione e le eventuali interazioni.
Sì, sono dati pubblici, ma non possono essere raccolti, elaborati e condivisi senza una specifica autorizzazione degli interessati.
Il principio cardine è quello di tenere alta l'attenzione e non sottovalutare quali - nostre - informazioni pubbliche sono in circolazione.
Il mondo del cybercrime "vive" sulla presenza di questi dati. In questo articolo ho spiegato come sapere se la tua azienda ha delle email compromesse.
Per chiudere, grazie a Francesco per la disponibilità!
L'articolo è tratto da Informatore Informatico e proviene da "Cronache Digitali"
Ringrazio Marco per aver voluto condividere con noi questo contenuto.
Trovi l'articolo originale di Marco cliccando qui >> Privacy: cosa posso fare con i dati pubblici?
Classe 1972, nato a Bologna, libero professionista, appassionato di internet, CyberSecurity e OSINT. Oggi - grazie a Fastweb - aiuto le medie e grandi aziende nella digital transformation.
I documenti che finiscono nella spazzatura contengono molte informazioni che possono mettere a rischio la sicurezza delle aziende. Come devono essere distrutti senza correre rischi? Articolo originale su Informatore Informatico Nel materiale cartaceo che le aziende gettano nella spazzatura ci sono molte informazioni utili per un cyber criminale che volesse organizzare un attacco ad una azienda, ad esempio utilizzando tecniche di ingegneria sociale. Questo contrasta con la visione, magari un po' romantica, ma diffusa e consolidata, che abbiamo dei pirati informatici, ma in realtà frugare nella spazzatura è quello che...
Scritto da:Non possono essere utilizzate liste a fini marketing provenienti da altri titolari. ll consenso va acquisito per ciascun passaggio dei dati tra più titolari. Il Garante Privacy interviene di nuovo sanzionado IREN MERCATO SPA, società del mercato energretico, per non aver correttamente raccolto il consenso per attività di marketing. La società avrebbe errato nell’uso di dati personali raccolti da terzi (c.d. list broker), i quali hanno venduto liste di contatti alla società. Quest'ultima li ha utilizzati per comunicazioni di marketing ma senza i necessari...
Scritto da: Luigi DuraccioCome sopravvivere ad un attacco ransomware: la storia vera di una impresa colpita da un virus. Una azienda racconta di aver ricevuto, in risposta a un’inserzione per un posto di lavoro, un file infetto e di aver evitato per poco la catastrofe. Non è una storia recente ma, in questo momento, può essere un utile case history. Il numero di attacchi ransomware sta aumentando in tutto il mondo e il nostro paese è ai primi posti per violazioni subite: c'è poco da stare sereni. E' il titolare...
Scritto da: Luigi DuraccioAdottate le nuove clausole contrattuali standard per regolare, in linea col GDPR, il trasferimento dei dati verso Paesi Terzi ed i rapporti tra titolare e responsabile del trattamento. La Commissione Europea, il 4 giugno 2021, ha approvato le clausole contrattuali standard che regoleranno i contratti di outsourcing e quelle che andranno a regolare il trasferimento di dati verso Paesi Terzi. Due sono quindi gli schemi elaborati dalla Commissione Europea: la gestione del rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; le regole per i trasferimenti di dati personali verso Paesi Terzi, fuori dall'Unione Europea. Questo intervento era...
Scritto da: Luigi DuraccioGli attacchi ransomware sono in aumento in tutto il mondo e l'Italia guida questa poco edificante classifica. I criminali informatici adottano tattiche sempre più sofisticate e mirano sempre più precisamente i bersagli più semplici e per questo più vulnerabili. E chi decide di pagare poi subisce anche un secondo attacco! Anche l'FBI riporta di un aumento del 225% delle perdite totali da ransomware solo negli Stati Uniti nel 2020. Secondo Cybersecurity Ventures, le aziende sono sotto attacco ogni 11 secondi, in...
Scritto da:Il modello break-fix non è solo obsoleto ed anacronistico e lontano da un approccio professionale, ma è anche molto costoso. Fonte: Informatore Informatico Autore: Luigi Duraccio “Quando si rompe, aggiustalo”. Il modello break-fix o a chiamata, in estrema sintesi, funziona così. Questo modello è ancora oggi il più diffuso ed utilizzato ma, chi lavora con un approccio professionale nel campo dei servizi di sicurezza evoluti, sa che il break-fix è un modello superato, inefficiente e, al contrario di quanto si possa pensare,...
Scritto da: Luigi DuraccioI vantaggi di affidarsi ad un servizio esterno non si limitano alla riduzione dei costi, significa gestire la cyber security con tutti quei servizi che molte PMI non riescono a gestire da sole. Fonte: Informatore Informatico Autore: Luigi Duraccio Le minacce dal crimine informatico sono in costante aumento! La trasformazione digitale che ha interessato tutte le imprese in questo ultimo anno e mezzo ha rappresentato, e continua a rappresentare, una grande opportunità di incrementare i profitti illeciti da parte del crimine informatico. E...
Scritto da: Luigi DuraccioIl Garante Francese inizia i controlli su siti e app per verificare il rispetto delle norme sul consenso ai cookie. Dal 31 marzo, l'Autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) ha iniziato a controllare attivamente che siti e app rispettino le linee guida sul consenso ai cookie. Ecco un breve elenco di 5 requisiti da verificare sul tuo sito e capire se questi controlli ti riguardano. Questi nuovi requisiti ti riguardano? Per prima cosa capiamo chi deve adeguarsi ai requisiti richiesti dal Garante...
Scritto da: Luigi DuraccioPubblicata su forum di hacking una gigantesca lista di password, la più grande della storia. Il sito di informazione cybernews.com ha riportato la notizia: la più grande lista di password di tutti i tempi è stata pubblicata su uno dei più popolari forum dedicati all’hacking. Si tratta di un file di oltre 100GB con più di 8,4 miliardi di password. Se si pensa che gli utenti collegati on line sono circa 4,7 miliardi la lista potrebbe includere le password di diversi account di quasi...
Scritto da: Luigi DuraccioMartinelli S.r.l. Via Circonvallazione N/E, 98 - 41049 Sassuolo (MO) | Tel: 0536 868611 Fax: 0536 868618 | info@martinelli.it
P.Iva 02262430362 - C.F. 01413050350 - Iscriz. registro Imprese di Modena 01413050350 - Capitale Sociale 350.000 i.v.